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La cassazione condanna la società al pagamento della retribuzione dovuta ai parenti del lavoratore


Pubblicato il: 12/28/2021

Nel procedimento la società Cianfrocca Trasporti S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Grande. I controricorrenti sono stati assistiti dall'Avv.to Raffaele De Girolamo.

Con sentenza del 12 luglio 2017, la Corte d'appello di Roma accertava l'illegittimità del licenziamento intimato da Cianfrocca Trasporti S.r.l. l'11 maggio 2001 per giustificato motivo oggettivo a Maurizio Gobbo e condannava la società datrice al pagamento, in favore di Franca Torre e di Antonio e Chiara Gobbo, quali coeredi del predetto della retribuzione dovuta al de cuius dall'11 maggio 2001 al 2 gennaio 2004, data del suo decesso, nonché di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo suindicato.

Con atto notificato il 30 maggio 2019, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui gli eredi del lavoratore resistevano con controricorso.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore dei controrícorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.