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La Corte si esprime a favore della società S.G. Servizi Generali A R.L.


Pubblicato il: 3/8/2022

Nel procedimento la società S.G. Servizi Generali Soc.Coop. A R.L. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Musti e Andrea Fortunat dello Studio Ichino Brugnatelli & Associati.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 636 del 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto irretroattivo il provvedimento di variazione tariffaria dell'INAIL e non dovute le somme pretese. Per la Corte di merito, l'INAIL avrebbe dovuto adeguarsi al diverso inquadramento, deciso dall'INPS nel 2004, dell'attività già assicurata, non sussistendo alcun obbligo di denuncia di variazione per il datore di lavoro, ne' la rettifica dell'inquadramento aveva effetto retroattivo.

Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL, con ricorso affidato a un articolato motivo, cui resiste, con controricorso, la società cooperativa S.G. Servizi Generali.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%.