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La Cassazione respinge il ricorso di Proma S.p.A. contro Prete Alessandro e Imbriglio Angelo


Pubblicato il: 3/8/2022

Nel procedimento la società Proma S.p.A. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo De Berardinis e Vincenzo Mozzi.

La Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, accertata la illegittimità dei licenziamenti intimati da Proma S.p.A. a Alessandro Prete e Angelo Imbriglio all'esito di procedura collettiva ex lege n. 223/1991, ha condannato la società alla reintegra dei suddetti nel posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, con regolarizzazione della relativa posizione previdenziale e assistenziale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Proma S.p.A. sulla base di otto motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.