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La Cassazione ha confermato la reintegrazione del dipendente Adamo Riccardo presso la società Proma S.p.A.


Pubblicato il: 3/3/2022

Nel procedimento la società Proma S.p.A. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo De Berardinis e Vincenzo Mozzi mentre Adamo Riccardo è stato assistito dagli Avv.ti Pietro D'Adamo e Giuseppe Di Vito.

Con la sentenza n. 280/2018 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato l'illegittimità della procedura di mobilità e del licenziamento comminato il 31.1.2012, in relazione a tale mobilità, da Proma S.p.A. ad Adamo Riccardo e ha condannato la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, anche presso altro stabilimento di parte datoriale, nonché al pagamento in favore dello stesso di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori e regolarizzazione della relativa posizione previdenziale ed assistenziale.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Promo spa affidato a dieci motivi, cui ha resistito con controricorso Riccardo Adamo.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.