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La Corte rigetta il ricorso di Corpus Societa' Sportiva Dilettantistica


Pubblicato il: 1/28/2022

Nel procedimento Corpus Societa' Sportiva Dilettantistica è stata rappresentata dagli avvocati Francesco Crisi e Luca Parasecolo, mentre l'INPS è stata rappresentata dagli avvocati Giuseppe Matano, Lelio Maritato, Carla D'aloisio, Emanuele De Rose, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi.

Con sentenza depositata il 25.1.2017, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto ancora qui rileva, aveva rigettato l'opposizione proposta da Corpus S.S.D. s.r.l. avverso gli avvisi di addebito con i quali l'INPS le aveva ingiunto di pagare alla Gestione ex ENPALS i contributi previdenziali dovuti sui compensi corrisposti a n. 22 istruttori sportivi addetti alla palestra nel periodo maggio 2005-gennaio 2008.

La Corte, in particolare, ha ritenuto anzitutto di valorizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al momento dell'accesso ispettivo; indi, previo accollo alla società dell'onere della prova della natura dei compensi erogati onde eventualmente fruire del miglior trattamento fiscale e previdenziale, ha ritenuto che i compensi in questione non potessero essere ricondotti alla categoria dei "redditi diversi" di cui all'art. 67, comma 1°, lett. m), TUIR, dal momento che le prestazioni svolte dagli istruttori avevano natura professionale.
Avverso tali statuizioni Corpus S.S.D. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.