La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Società sportiva dilettantistica a r.l. "055 II Policentro
Pubblicato il: 1/25/2022
La Società sportiva dilettantistica a r.l. "055 II Policentro è stata rappresentata dall'avvocato Luca Tartaglione, mentre l'I.N.P.S è stata rappresentata dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D'aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano, Ester Ada Sciplino.
Si controverte dell'ambito di efficacia della disposizione dettata dall'art. 67, primo comma, lett. m.) del d.P.R n. 917/86 (T.U.I.R.) ed in particolare se la stessa sia applicabile o meno alla posizione previdenziale dei soggetti che svolgono attività di istruttori sportivi presso le società sportive dilettantistiche.
La Corte d'Appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha confermato il parziale accoglimento dell'opposizione, proposta dalla Società Sportiva dilettantistica a r.l. "055 I! Policentro", a cartella esattoriale portante la richiesta dell'INPS di versamento dei contributi previdenziali per Euro 400.538,08 asseritamente dovuti dalla società in favore di sedici lavoratori, impiegati con mansioni di istruttore e addetto agli impianti sportivi.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Società sportiva dilettantistica a r.l. "055 II Policentro" al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'Inps.