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La corte accoglie il ricorso proposto nei confronti della società sportiva.


Pubblicato il: 1/15/2022

Nel procedimento l'I.N.P.S. è stato rappresentato dagli avvocati Antonino Sgroi, Carla D'aloisio, Lelio Maritato, Emanuele De Rose, mentre l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sisport Gym è stata rappresentata dagli avvocati Giuseppe Guancioli e Rodolfo Bozzo.

Con sentenza del 9.6.15 la Corte d'appello di Genova, confermando sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non dovuti dall'associazione in epigrafe i contributi previdenziali richiesti dall'Inps per quattro istruttori, in considerazione del carattere sportivo dilettantistico dell'associazione e dello svolgimento di attività solo verso i soci, che rende operativa l'esenzione ex articolo 67 lett.m) TUIR per i redditi diversi, e ciò a prescindere dal carattere professionale dell'attività degli istruttori e della organizzazione o meno di gare.

Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l'associazione sportiva.

Per questo motivo la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di questo giudizio di legittimità.