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Il Consiglio di Stato si esprime sulla gara riguardante i servizi di copertura assicurativa degli “Infortuni per il personale volontario”


Pubblicato il: 12/1/2021

Lo Studio Legale Porta Sole ha assistito Axa Assicurazioni s.p.a., Hdi Assicurazioni s.p.a. e Poste Assicura s.p.a., mentre lo Studio Tedeschini ha rappresentato l'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Il Consiglio di Stato si è espresso sul ricorso iscritto al numero di registro generale 8603 del 2020, proposto da Axa Assicurazioni s.p.a., Hdi Assicurazioni s.p.a., in proprio e in qualità di coassicuratrice, Poste Assicura s.p.a., in proprio e in qualità di coassicuratrice contro Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V, 28 luglio 2020, n. 4806.

Le società ricorrenti Axa Assicurazioni s.p.a., Hdi Assicurazioni s.p.a., Poste Assicura s.p.a. chiedono l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione in epigrafe, di parziale accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado proposto per l’annullamento della propria esclusione (disposta con provvedimento prot. n. 49239 del 18 dicembre 2018) dal lotto 3 della gara a procedura aperta (cui le predette società ricorrenti avevano partecipato in raggruppamento temporaneo di imprese), indetta dall’Associazione della Croce Rossa Italiana, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa degli “Infortuni per il personale volontario” (dell’importo complessivo a base d’asta pari a € 9.000.000,00, per la durata di 36 mesi e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), e della contestuale aggiudicazione a favore del r.t.i., secondo classificato, tra la mandataria Generali Italia s.p.a. e la società Cattolica di Assicurazione- Società Cooperativa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto dichiara la nullità dei provvedimenti impugnati di cui in parte motiva. Ordina all’Associazione della Croce Rossa Italiana- Organizzazione di Volontariato di provvedere, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, agli adempimenti indicati in motivazione e nomina Commissario ad acta, per il caso di mancato adempimento nel termine stabilito, il Prefetto di Roma o un suo delegato. Condanna l’Associazione della Croce Rossa Italiana- Organizzazione di Volontariato a rifondere alle società ricorrenti le spese di causa, liquidate forfettariamente in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.

L'avvocato Pietro Laffranco ha rappresentato le ricorrenti.

L'avvocato Federico Tedeschini ha rappresentato l'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato.