La Corte di Cassazione respinge il ricorso proposto da Frescura Francesco
Pubblicato il: 2/4/2022
Frescura Francesco è stato rappresentato dall' Avv. Marco Antonio Saponara.
Con sent. n. 193/2015, depositata il 30 giugno 2015, la Corte di appello di Potenza, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo, con il quale era stato ingiunto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e alla Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Matera il pagamento, a favore di Francesco Frescura, dell'indennità ex art. 69 C.C.N.L. 1995 per avere assolto, negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, le funzioni di docente vicario del dirigente scolastico. 2. La Corte ha escluso il diritto all'indennità sul rilievo che i dirigenti scolastici avevano inteso delegare al Frescura specifici compiti (quali sostituzione docenti assenti, controllo firme, supporto redazione circolari), come risultava dai decreti n. 3493/2010, relativo all'anno scolastico 2009/2010, e n. 2773/2011, relativo all'anno scolastico 2010/2011, e che tali compiti - ai sensi dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dall'art. 14, comma 22, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla I. 7 agosto 2012, n. 135 - non costituivano affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Frescura, con tre motivi, cui hanno resistito le Amministrazioni con controricorso.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.