Il Consiglio di Stato si esprime riguardo un terreno sito nel territorio del Comune di Pineto
Pubblicato il: 12/6/2021
L'avvocato Pietro Referza ha rappresentato il Comune di Pineto, mentre gli appellati sono stati difesi dall’avvocato Antonino Macera.
Con l'appello n. 7057 del 2020, proposto dal Comune di Pineto contro i signori Mauro Scrivani, Bruno Scrivani, Alfonso Scrivani, Tommaso Scrivani, Marco Leonzio e Roberto Leonzio veniva richiesta la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sede dell’Aquila, n. 124/2020.
Con il ricorso di primo grado n. 138 del 2014 (proposto al TAR per l’Abruzzo, Sede dell’Aquila), gli appellati hanno chiesto l’annullamento o la risoluzione di un contratto preliminare di cessione volontaria, avente per oggetto un terreno sito nel territorio del Comune di Pineto, ed hanno chiesto che l’Amministrazione comunale sia condannata al risarcimento del danno.
Il TAR, con la sentenza non definitiva n. 124 del 2020, ha accolto in parte la domanda degli appellati, ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune ed ha nominato un consulente tecnico d’ufficio.
Il Comune di Pineto ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.
Con una istanza depositata dal Comune in data 6 agosto 2021 e con una memoria congiunta con gli appellati (che in tal modo si sono costituiti in giudizio), depositata in data 20 ottobre 2021, le parti hanno rappresentato che nel corso del giudizio è stato sottoscritto un contratto di transazione ed hanno chiesto che, di conseguenza, il ricorso di primo grado sia dichiarato improcedibile, con compensazione tra le parti delle spese dei due gradi.
La Sezione prende atto del contratto sottoscritto dalle parti e, previo riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado, con compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.