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La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.


Pubblicato il: 1/15/2022

Nel procedimento l'INPS è stato rappresentato dagli avvocati Carla D'aloisio, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Giuseppe Matano, Ester Ada Sciplino, mentre la s.r.l. BODYMIND è stata rappresentata dagli avvocati Luca Tartaglione e Stefania Antonini.

La s.r.l. BODYMIND, società sportiva dilettantistica, proponeva opposizione alla cartella esattoriale per contributi omessi e pretesi dall'ENPALS in riferimento a sei collaboratori (4 istruttori sportivi e 2 addette amministrative), PER prestazioni sportivo-dilettantistiche e gestionali amministrative, nel periodo settembre 2005-agosto 2006.

Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione sul presupposto che, nella specie, non era risultatg provata, per godere dell'esenzione dall'obbligo contributivo per i redditi diversi, prevista dall'art. 67, comma 1, lett. m) d.P.R. n.917 del 1986 del TUIR come autenticamente interpretata dall'art. 35, comma 5, d.l.n.207 del 2008, la natura non professionale delle prestazioni ovvero che non fossero svolte in modo occasionale quanto all'impegno, e marginale quanto al compenso.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.