La corte rigetta il ricorso di Quaglia Renato nei confronti di Fondazione Campania dei Festival
Pubblicato il: 3/26/2022
Quaglia Renato è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Petracca, Bruno Piacci e Massimo Farina. Fondazione Campania dei Festival è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Poscia.
La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello di Renato Quaglia avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della Fondazione Campania dei Festival, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del recesso ante tempus dal contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Generale sino al 3 febbraio 2014 e la conseguente condanna della Fondazione al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni che sarebbero maturate sino alla predetta data, o, in subordine, al pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 30 del CCNL del 27 maggio 2004.
La Corte territoriale ha premesso che l'incarico in parola, conferito a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2010, era stato revocato dalla Fondazione in ottemperanza alla comunicazione del 24 giugno 2010, con la quale il Presidente della Giunta regionale aveva invitato i destinatari della stessa ad adottare, ai sensi dell'art. 14, comma 21, del d.l. n. 78/2010, gli atti conseguenti al mancato rispetto nell'anno 2009 del patto di stabilità. Ha precisato al riguardo che la Fondazione aveva impugnato dinanzi al TAR il provvedimento regionale, al quale aveva dato attuazione solo dopo il rigetto dell'istanza cautelare proposta.
Il giudice d'appello ha ritenuto inammissibili, per violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., i motivi d'appello con i quali il Quaglia aveva dedotto l'inapplicabilità alla Fondazione del richiamato d.l. n. 78/2010, rilevando che non venivano in rilievo atti di Giunta o di Consiglio riconducibili all'art. 14, comma 20 e che i fondi utilizzati dalla Fondazione erano destinati all'attuazione di programmi comunitari.
Per il resto la Corte territoriale ha ritenuto infondata l'impugnazione ed ha evidenziato, in sintesi, che la Fondazione, in quanto struttura operativa regionale, funzionalmente ed economicamente dipendente dalla Regione Campania, era tenuta ad applicare l'art. 14, comma 21, del d.l. n. 78/2010, norma, questa, che aveva superato il vaglio di costituzionalità, in quanto finalizzata ad assicurare il rispetto del patto di stabilità ed a sanzionare quegli enti che l'avevano violato. Ha aggiunto che la Fondazione aveva rispettato i canoni di correttezza e buona fede perché, prima di disporre la revoca dell'incarico, aveva esperito, senza esito, azione cautelare per sottrarsi alla direttiva impartita dalla Regione.
Per la cassazione della sentenza Renato Quaglia ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai quali ha resistito con controricorso la Fondazione Campania dei Festival. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'infondatezza del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.