La Corte accoglie il ricorso di INAIL nei confronti di KSM S.p.a.
Pubblicato il: 3/26/2022
I.N.A.I.L. è stata rappresentata e difesa da Lorella Frasconà e Loredana Di Salvo. KSM S.P.A. è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Marinelli.
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n.1104 del 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che, annullata la cartella esattoriale opposta dall'attuale ricorrente, per premi dovuti all'INAIL, aveva ritenuto legittima la riclassificazione operata dall'INAIL, con decorrenza 10agosto 2005, con condanna al pagamento, soltanto da tale data, dei contributi iscritti a ruolo.
La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile il gravame svolto dall'INAIL sull'assunto che l'INAIL, impugnando la sentenza di primo grado, avesse modificato le proprie difese introducendo un fatto costitutivo nuovo: i provvedimenti di riclassificazione emessi, rispettivamente, in data 4 e 6 giugno 2005 non sarebbero scaturiti dall'accertamento di un'errata classificazione delle attività svolte da KSM sibbene dall'eliminazione dell'applicazione dei tassi medi ponderati.
Per la Corte territoriale la critica investiva la decisione impugnata per avere applicato, alla specie, il disposto dell'art. 16 delle modalità di applicazione della tariffa dei premi anziché l'art. 11 del menzionato d.m. del 12 dicembre 2000.
Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la s.p.a. KSM.
L'Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione.