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Il Tribunale di Messina si esprime sul tema di assunzioni delle Società Pubbliche


Pubblicato il: 3/29/2022

Il Tribunale di Messina, in composizione collegiale, ha statuito l'illegittimità della scelta di attuare procedure di mobilità tra società partecipate facenti parte dello stesso circuito in quanto a socio unico del medesimo ente locale, anche in deroga alle previsioni a suo tempo vigenti.

Il Tribunale ha chiarito che la possibilità civilistica di cui all'art. 1406 c.c., secondo cui è sempre possibile con il consenso del lavoratore attuare una procedura di mobilità, non è applicabile nell'ambito delle Società pubbliche giacchè in tale ambito non può attuarsi alcuna “cessione privatistica del contratto". “Non può ritenersi che le società pubbliche siano legittimate ad assumere personale mediante un mero accordo privatistico, perché ciò determinerebbe l’elusione         del principio di cui all’art. 97 Cost. Del resto la giurisprudenza richiamata dal reclamante si riferisce all’applicazione dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, che benché qualificato come una cessione del contratto si inquadra comunque in una procedura pubblicistica, che nel caso di specie non vi è stata”.

Ma cosa in concreto succede al lavoratore nell'ipotesi in cui l'assunzione avviene all'esito di una procedura non conforme alla Legge?

Il suo contratto verrà travolto? Il Tribunale, anche in tal caso aderendo alla tesi dell'Avvocato Santi Delia, ha spiegato il regime degli effetti di tali assunzioni contra legem.

Secondo il Tribunale, "anche se nel caso di specie non si è trattato di nuova assunzione, perché il reclamante era già alle dipendenze di un’altra partecipata del Comune", tutte le assunzioni attuate con modalità difformi dalla Legge sono comunque nulle giacchè il Legislatore "ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono. La norma cioè recepisce i principi affermati dalla Corte costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466 del 1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell'ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche connotati sostanziali tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica".

Nel procedimento il ricorrente Cucè Natale è stato affiancato dagli avv. Sebastiano Bruno Caruso e Rodolfo Sartini.

La società Azienda Meridionale Acque Messina - A.M.A.M. S.p.A. è stata assistita con successo dall'Avvocato Santi Delia.

Infine, la Fallimento Messinambiente S.p.A. è stata affiancata nel procedimento dagli avv. Paolo Bastia e Antonio Mazzei.