Diagnostica per immagine in Puglia, il Consiglio di Stato respinge l'appello incidentale
Pubblicato il: 12/27/2021
L'avvocato Gianluigi Pellegrino ha affiancato Ars Radiologica S.r.l. nel ricorso contro Istituto Santa Chiara s.r.l., difesa dagli avvocati Gabriella De Giorgi Cezzi e Vincenzo Di Gioia, e nei confronti di Regione Puglia, rappresentata dall'avvocato Isabella Fornelli.
Ars Radiologica s.r.l. presentava ricorso avverso la sentenza con cui il TAR per la Puglia aveva accolto ricorso principale nella parte relativa all’azione di annullamento e, per effetto, annullato la determinazione regionale n. 103/2019, respingendo al contempo la domanda risarcitoria.
L’Istituto Santa Chiara S.r.l., titolare di un centro diagnostico nel Comune di Castrignano dei Greci, accreditato istituzionalmente e convenzionato con la ASL di Lecce nella branca specialistica ambulatoriale della diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, TAC e RMN, aveva impugnato - con istanza risarcitoria - la determinazione della Regione Puglia n. 103/2019 del 29.4.2019 con cui venivano concessi, con un unico provvedimento, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale alla società ARS Radiologica S.r.l., struttura sanitaria privata con sede in Ruffano, per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con uso di grandi macchine (1 TAC e 1 RMN da 1,5 Tesla), in aggiunta all’accreditamento già posseduto da tale struttura per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza uso di grandi macchine.
Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello principale e l’appello incidentale della Regione Puglia e, per l’effetto, riformato la sentenza appellata; respinto l’appello incidentale; disposto il sollevarsi con separata ordinanza la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 3, della L.R. della Regione Puglia n. 9/2017, nella versione precedente alle modifiche ad esso apportate ad opera dell’art. 49 L.R. n. 52/2019 e dell’art. 9 L.R. n. 18/2020, per possibile contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione.