La Corte rigetta il ricorso di De Siena Costantino et al. nei confronti del Ministero dell'istruzione
Pubblicato il: 2/18/2021
De Siena Costantino, Angeloni Giovanni, Baudo Rosario Italo, Delle Donne Cristina, Fiaschi Antonio, Grasso Paolo, Machi' Marina, Malta Rosario, Marsini Giovanni, Morandi Elia, Porfidia Maria, Pullara Giuseppe, Scardullo Maria Giuseppa sono stati difesi dall'avvocato Antonio Vallebona unitamente all'avvocato Andrea Valorzi.
Gli odierni ricorrenti, tutti insegnanti precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano relative alle classi di concorso risultanti dagli estratti delle graduatorie in atti, con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato 1'8.8.2015 domandavano ed ottenevano in data 24.8.2015 provvedimento del Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro, successivamente confermato con provvedimento del 28.9.2015 dal Collegio dei reclami cautelari, di accertamento del diritto ad essere ammessi alle fasi B e C del piano di assunzioni straordinario a tempo indeterminato di cui alla legge n. 107/2015 e ordine nei confronti del Ministero dell'Istruzione e della provincia autonoma di Bolzano di adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza diretti a garantire l'ammissione al piano straordinario di assunzione previsto dalla legge anzidetta e dal Decreto del Direttore generale n. 767/2015 relativamente alle fasi B e C dell'art. 1 comma 98 della legge. Il provvedimento cautelare veniva eseguito a seguito di ricorso degli insegnanti ex art. 669-duodecies cod. proc. civ. e della nomina di un commissario ad acta disposta nell'ambito del relativo procedimento, in esito al quale venivano stipulati i contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Con ricorso al Tribunale di Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiedeva che fosse accertato che gli odierni ricorrenti non avevano diritto di partecipare all'anzidetto piano straordinario di assunzioni, con rigetto delle domande formulate dagli stessi in sede cautelare, la revoca dei provvedimenti cautelari, compresi quelli assunti all'esito del giudizio ex art. 669-duodecies cod. proc. civ., la risoluzione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito dei provvedimenti cautelari e la condanna, in solido, alla restituzione di quanto percepito a titolo di spese di lite liquidate in sede cautelare. Il Tribunale, con sentenza n. 232/2017, rigettava la suddetta domanda di accertamento negativo.
La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, decidendo sull'impugnazione del Ministero, in riforma della pronuncia di prime cure, disattendeva le domande svolte dagli insegnanti con il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., revocava i provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale di Bolzano.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.