La Corte rigetta il ricorso di Cimmarrusti Fabio nei confronti del comune di Cadegliano Viconago
Pubblicato il: 2/18/2021
Cimmarrusti Fabio è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bordone, Ferdinando Perone, Paolo Perucco. Il comune di Cadegliano Viconago è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Bernasconi.
La Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di Varese che aveva respinto la domanda proposta da Fabio Cimmarrusti, dipendente del Comune di Cadegliano Viconago con inquadramento in cat. D, c.c.n.l. Enti locali, assegnato al servizio di Polizia locale sino al maggio del 2011, intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di cui alla delibera di Giunta n. 38 dell'1/6/2011 con cui era stato collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001.
Il provvedimento in questione era stato adottato perché il Cimmarrusti aveva perso la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ritenendo l'Ente che il predetto non potesse rimanere assegnato al servizio di polizia locale stante l'impossibilità di garantire tutti i compiti degli artt. 3 e 5 della legge n. 65/1986 (legge quadro dell'ordinamento della polizia municipale).
Rilevava la Corte territoriale che, al momento dei fatti per cui è causa, il Cimmarrusti era l'unico soggetto impiegato al servizio di polizia locale. Evidenziava che la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3711 del 10 luglio 2013, secondo cui lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'agente di polizia municipale, era circoscritta al contesto del Comune di Genova cui si riferiva la vicenda esaminata. Nel diverso contesto di un comune di modeste dimensioni come quello di Cadegliano Viconago - proseguiva la Corte territoriale - la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte dell'unico dipendente addetto al servizio di polizia locale non poteva che comportare l'applicabilità della procedura di messa in disponibilità di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, a tal fine rilevando il fatto oggettivo del verificarsi di una eccedenza di personale in relazione alle concrete 'esigenze funzionali' del Comune: mantenere il Cimmarrusti in servizio avrebbe comportato per l'Ente o la rinuncia a garantire il servizio di pubblica sicurezza o la necessità di bandire un concorso per l'assunzione di una nuova unità, con ulteriore esborso cui tale amministrazione non poteva essere costretta.
Per la cassazione della sentenza Fabio Cimmarrusti ha proposto ricorso sulla base di un motivo.
Il Comune di Cadegliano Viconago ha depositato atto di costituzione ai fini della discussione orale.
La Corte rigetta il ricorso.