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La Corte rigetta il ricorso di Di Lauro Vanda e Bembo Francesca contro Aurelia 80 Spa


Pubblicato il: 2/22/2022

Riccardo Bolognesi ha rappresentato Di Lauro Vanda e Bembo Francesca e Carlo Pisani ha rappresentato Aurelia 80 Spa.

Francesca Bembo e Vanda di Lauro hanno interposto reclamo avverso la sentenza n. 579/2016, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, il 29.5.2018, in sede di opposizione ad ordinanza di accoglimento del ricorso proposto dalle stesse con il rito c.d. Fornero, diretto all'accertamento della illegittimità del licenziamento alle stesse irrogato il 30.1.2016 dalla Aurelia 80 S.p.A., nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviato con lettera di apertura del 19.10.2015, ed altresì alla reintegrazione ex art. 18 della I. n. 300 del 1970. La Corte territoriale di Roma, con la sentenza n. 3861/2018, pubblicata il 23.10.2018, ha rigettato il reclamo, sottolineando, tra l'altro, quanto alla lamentata genericità ed indeterminatezza del criterio di scelta legato alle «esigenze aziendali delle quali non era stata fornita una puntuale indicazione», che, ai sensi dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (per tutte, Cass. n. 7837/2018), «In tema di licenziamento collettivo, la sufficienza e l'adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura vanno valutate in relazione alla finalità della corretta informazione delle organizzazioni sindacali, che può ritenersi in concreto raggiunta nel caso venga successivamente stipulato l'accordo di cui all'art. 4, comma 5, della I. n. 223 del 1991; quest'ultimo, tuttavia, non costituisce una sanatoria dei vizi della procedura, restando per il giudice l'obbligo della verifica in sede di merito circa l'effettiva completezza della comunicazione»; che «tale principio evidenzia un rapporto di stretta e reciproca interdipendenza tra il contenuto della comunicazione di apertura del licenziamento collettivo e la formazione dell'accordo sindacale, alla luce del quale va scrutinata la stessa "tenuta" dell'accordo ai fini della verifica della specifica indicazione dei criteri di scelta ivi concordati: devono infatti valutarsi la qualità ed il grado di informazioni che l'azienda fornisce alle organizzazioni sindacali perché queste possano esercitare un controllo consapevole sulla procedura ed esprimere il loro consenso in sede negoziale»; e che «nel caso di specie la comunicazione di avvio della procedura preannunciava l'esubero, tra gli altri profili, di 12 impiegati amministrativi, con l'aggiunta che sarebbe stato esternalizzato il servizio CUP». Per la cassazione della sentenza Francesca Bembo e Vanda Di Lauro hanno proposto ricorso affidato a sei motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito, cui la società ha resistito con controricorso.