La Corte accoglie in parte il ricorso di La Mendola Rocco nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana Spa
Pubblicato il: 2/20/2022
Anselmo Carlevaro e Marco Di Toro hanno rappresentato La Mendola Rocco e Leonardo Alesii ha rappresentato Rete Ferroviaria Italiana Spa.
Il Tribunale di Roma aveva emesso decreto ingiuntivo, su richiesta della Rete Ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), nei confronti di Rocco La Mendola, per la somma di Euro 45.292,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di recupero delle somme versate dalla società in esecuzione della sentenza n. 5019/1999, resa dal Tribunale di Torino (successivamente riformata dalla Corte di Appello della stessa sede, che aveva rigettato l'originaria domanda), con la quale la società Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi RFI S.p.A.) era stata condannata a corrispondere al La Mendola la somma complessiva di Euro 50.369,50 (£. 97.528.951), comprensiva di sorte rivalutata e di interessi legali maturati, per effetto del dichiarato diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel profilo di "capostazione sovraintendente, area quadri, 8^ categoria", con conseguente corresponsione, da parte della società datrice di lavoro, della "indennità di funzione quadri" a far data dal 30.10.1992. A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal lavoratore, il Tribunale di Roma, ritenute parzialmente fondate le doglianze dell'opponente circa l'entità della somma pretesa in restituzione dalla società, nonché la prescrizione quinquennale degli interessi maturati sulla detta somma, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato il lavoratore al pagamento della somma di Euro 42.903,53, oltre interessi legali dal 21.2.1996, sino al soddisfo, ritenendo non dovuto alla società l'importo di Euro 2.389,15 versato dalla RFI S.p.A. agli enti competenti a titolo di contribuzione previdenziale. La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 18.10.2016, ha respinto l'appello principale interposto dal lavoratore, il quale sosteneva di dovere restituire solo quanto effettivamente percepito e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale della società, ha condannato il dipendente «al pagamento sulla somma liquidata dal primo giudice, anche della rivalutazione monetaria dal marzo '01». Per la cassazione della sentenza propone ricorso Rocco La Mendola con quattro motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito, cui resiste con controricorso la società, che spiega ricorso incidentale affidato ad un motivo e deposita memoria.