La Corte rigetta per cassazione il ricorso di Vadala’ Giovanni Rocco nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
Pubblicato il: 2/23/2022
Vadala’ Giovanni Rocco è stato rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Raffaello Abenavoli e Concettina Scopelliti.
Questa S.C., con ordinanza n. 17317/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (di seguito, ASP) avverso la sentenza della Corte d’Appello di quella stessa città che aveva confermato la condanna al pagamento in favore di Emilio Brandimarte, medico convenzionato, della somma di euro 26.023,64 oltre accessori. 2. La S.C. affermava che «dall’interrogazione del Consiglio Nazionale Forense al 9 gennaio 2020» risultava che il difensore della ASP ricorrente, avv. Giovanni Rocco Vadalà, non era iscritto all’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, sicché, in difetto di tale iscrizione mancava il rituale ius postulandi, né vi era stata produzione di documenti idonei ad attestare in ipotesi il contrario. 3. Nel dichiarare il ricorso inammissibile la S.C. condannava il predetto difensore in proprio al rimborso delle spese del giudizio di legittimità ad Emilio Brandimarte, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario avv. Francesco Macrì. 3. L’avv. Giovanni Rocco Vadalà ha proposto in proprio domanda di revocazione della predetta pronuncia, producendo documentazione del Consiglio Nazionale Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria da cui risulta la sua iscrizione all’albo speciale degli avvocati cassazionisti dal 25.3.2011, provvedendo ad instaurare il contraddittorio nei riguardi della ASP, del Brandimarte e dell’avv. Francesco Macrì, anche in proprio quale distrattario delle spese di giudizio, nelle sua veste di difensore antistatario rispetto allo stesso Brandimarte.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
La Corte, pronunciando in sede rescindente, accoglie la richiesta di revocazione e revoca l’ordinanza n. 17317/2020 di questa stessa Corte; pronunciando in sede rescissoria, rigetta il ricorso per cassazione. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.