La Corte accoglie il ricorso di Iervolino Angelo contro l'ASL Frosinone
Pubblicato il: 2/23/2022
Iervolino Angelo è stato difeso da Antonio Pileggi e ASL Frosinone è stata difesa da Nicola Di Tomassi.
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato, riformando in parte qua la pronuncia di primo grado, la domanda con la quale Angelo Iervolino aveva chiesto il riconoscimento, nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (di seguito, ASL), del diritto ad essere inquadrato nel livello DS dal 1.9.2003, in forza dell’art. 19, co. 1. lett. b) CCNL 19.4.2004. La Corte territoriale riteneva che, essendo mancata la procedura selettiva o la valutazione aziendale di cui all’art. 10, co. 7, C.C.N.L. 2001, non potesse riconoscersi allo Iervolino, già in cat. C prima del 2001 e transitato in cat. D per effetto automatico del CCNL del comparto sanità 2000-2001, l’ulteriore progressione in categoria DS di cui alla norma collettiva del 2004, in quanto spettante, quest’ultima, solo a chi avesse avuto diritto, a far data dal 31.8.2001, al riconoscimento non solo dell’inquadramento in categoria D, ma anche all’indennità di coordinamento per lo svolgimento di reali funzioni in tal senso, indennità subordinata (per il personale proveniente dalla categoria C) alla predetta selezione o valutazione aziendale.
Lo Iervolino ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso della ASL.
La causa, già avviata alla trattazione presso la sezione di cui all’art. 376, co.1, c.p.c., dinanzi alla quale la ASL aveva depositato memoria difensiva, è stata da tale sezione rimessa alla sezione semplice, per l’assenza di precedenti ed il valore nomofilattico della decisione. In vista della discussione orale il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.