La Corte accoglie il ricorso di Terzi Valeria contro il Comune di Brescia
Pubblicato il: 2/23/2022
Terzi Valeria è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Cinquepalmi, Comune di Brescia è stato rappresentato da Paolo Rolfo, Francesca Moniga, Andrea Orlandi.
Con sentenza dell' 1 ottobre 2019 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la impugnazione proposta da VALERIA TERZI, agente di polizia locale del COMUNE DI BRESCIA ( nel prosieguo: il COMUNE), avverso le due sanzioni disciplinari irrogatele dal datore di lavoro: la sanzione della sospensione di un mese dal servizio e della retribuzione, disposta in data 5 luglio 2016 e la sanzione del licenziamento, adottata il successivo 27 luglio.
La Corte territoriale esponeva in fatto che: - a seguito di comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, relativa all'imputazione della TERZI per i reati di cui agli articoli 314, 660, 483, 594 e 612 cod.pen., era stato contestato alla dipendente di avere utilizzato strumenti ed utenze del Comando di Polizia Municipale, nella sua disponibilità per ragioni di servizio, per contattare telefonicamente più volte due cittadini a fini di molestie e disturbo; il procedimento disciplinare era stato sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale. - il Tribunale penale di Brescia aveva condannato la Terzi per i reati a lei ascritti (sentenza del 20 marzo 2013). - all'esito della comunicazione della sentenza, la TERZI era stata sospesa dal servizio (il 24 maggio 2013) ai sensi degli articoli 4 L. nr. 97/2001 e 5 del CCNL di Comparto, sospensione di natura obbligatoria in ragione della condanna per il reato di peculato e comportante il pagamento di una indennità pari al 50% della retribuzione. - soltanto in data 10 aprile 2016 il legale della TERZI comunicava al COMUNE che la sua assistita era stata assolta in appello dal reato di peculato, giusta sentenza penale dell' 11 marzo 2014, divenuta definitiva il 27 giugno 2014, chiedendo l'integrazione delle retribuzioni ed il risarcimento del danno. - ricevuta la comunicazione, il COMUNE aveva riattivato il procedimento disciplinare sospeso, che si concludeva con la sanzione di un mese di sospensione.
- il COMUNE aveva altresì contestato alle TERZI un nuovo addebito disciplinare, di assenza ingiustificata dal servizio dal 12 marzo 2014, giorno successivo alla sentenza di assoluzione, al 25 aprile 2016. - il secondo procedimento disciplinare si concludeva con la irrogazione del licenziamento.
Tanto premesso, il giudice dell'appello riteneva legittime entrambe le sanzioni.
Quanto al licenziamento, la Corte di merito non condivideva la tesi della TERZI, secondo cui non vi era un suo obbligo di comunicare all'amministrazione la sentenza di assoluzione dal reato di peculato.
Osservava che la dipendente aveva un dovere di collaborazione con il datore di lavoro; nella specie la TERZI era a conoscenza della assoluzione dalla data di lettura del dispositivo della sentenza d'appello (3 marzo 2014) -o quanto meno dalla sua pubblicazione- o, al limite, dal ricorso in cassazione che ella aveva proposto (del 15 aprile 2014). La dipendente non aveva effettuato la comunicazione al COMUNE neppure dopo la sentenza della cassazione (del 28 gennaio 2016) ma solo in data 10 aprile 2016.
La norma sulla comunicazione della sentenza alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 154 ter disp. att.cod.proc.pen., riguardava, invece, soltanto le sentenze di condanna.
La TERZI era rimasta ingiustificatamente assente dal servizio per un periodo di tempo ricadente nelle previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 55 quater, comma uno, D.Lgs nr. 165/2001; durante l'intero periodo della sospensione aveva percepito il 50% della retribuzione senza rendere alcuna prestazione. La sanzione del licenziamento era proporzionata alla gravità della condotta. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza VALERIA TERZI, articolato in un unico motivo di censura, cui il COMUNE DI BRESCIA ha resistito con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso.