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Cassazione, accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Ranza S.p.A.


Pubblicato il: 7/21/2021

L'avvocato Livia Salvini, dello Studio Salvini e Soci, congiuntamente all'avvocato Michele Maranò di Bonafe' Grifoni e Associati, ha affiancato Ranza s.p.a., in qualità di società incorporante della Cosmi s.r.I., nel procedimento in cassazione.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza n. 4132/32/2014 con cui la CTR della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate rilevando che l'Ufficio, a fronte della dichiarazione integrativa della società, avrebbe dovuto procedere con l'emissione di un avviso di accertamento, al fine di contestare la perdita denunciata dal contribuente. 

La società Cosmi s.r.I., poi incorporata dalla Ranza s.p.a, presentava il modello unico 2005, relativo all'anno di imposta 2004, esponendo un reddito imponibile pari a zero. Successivamente il 29 giugno 2007 la società presentava dichiarazione integrativa esponendo una perdita di euro 345.080,00, poi utilizzata, in compensazione del reddito, nell'anno di imposta 2008. L'Agenzia delle entrate emetteva avviso di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti della società, intimando il versamento di una somma pari ad euro 110.160,16, relativa alla dichiarazione unico 2009, presentata dalla Cosmi per l'anno 2008. 

La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.