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I.N.P.S vince il ricorso in cassazione


Pubblicato il: 1/25/2022

Nel procedimento l'I.N.P.S. è stato rappresentato dagli avvocati Carla D'aloisio, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Giuseppe Matano, Ester Ada Sciplino, mentre l'A.S.D San Giorgio Nuota è stata rappresentata dagli avvocati Gianluigi Mazzoni, Jacopo Mannini e Stefano Zanoli.

Si controverte dell'ambito di efficacia della disposizione dettata dall'art. 67, primo comma, lett. m.) del d.P.R n. 917/86 (T.U.I.R.) ed in particolare se la stessa sia applicabile o meno alla posizione previdenziale dei soggetti che svolgono attività di istruttori/assistenti sportivi presso le società sportive dilettantistiche.

La Corte d'appello di Bologna, giudicando sull'impugnazione proposta dall'INPS, quale successore dell'ENPALS, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica San Giorgio Nuota (di seguito, per brevità, anche associazione sportiva), in relazione alla posizione di un istruttore di nuoto, ha respinto l'appello dell'Istituto.

Per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha ritenuto che i rimborsi spese erogati al collaboratore dalla associazione sportiva, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche gestite da Coni, erano riconducibili alla nozione di «redditi diversi» di cui all'art. 67 TUIR e, pertanto, erano esenti da imposizione fiscale.