La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi
Pubblicato il: 1/28/2022
Nel procedimento Costantino Gabriele è stato rappresentato dall'avvocato Osvaldo Fratini, mentre Eutelia S.p.A. è stata rappresentata dall'avvocato Adalberto Perulli.
Con decreto 28 settembre 2016, il Tribunale di Arezzo ammetteva Daniele Costantino allo stato passivo di Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per il credito di € 24.390,67, a titolo di T.f.r., previa riqualificazione del rapporto tra le parti in uno di lavoro subordinato con qualifica dell’opponente di quadro ai sensi dell’art. 23 CCNL Telecomunicazioni, in aggiunta al credito già ammesso (di € 4.166,00 in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 2 c.c.), oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
In esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie e della C.t.u. contabile esperita, il Tribunale accertava, in luogo del rapporto formalmente qualificato tra le parti di “consulenza professionale a partita Iva”, l’esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo indeterminato e riconosceva al lavoratore, in ragione delle mansioni svolte e del relativo livello di autonomia e responsabilità, l’inquadramento suindicato.
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e
compensate le spese del giudizio tra le parti.