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La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare


Pubblicato il: 3/17/2022

Nel procedimento l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è stato rappresentato dall'Avvocatura Generalo dello Stato, mentre Sala Giuliano è stato rappresentato dall'avvocato Gianfranco Ravà e dall'avvocato Oronzo Simeone.

Giuliano Sala, dipendente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dall'i ottobre 2000, ha agito in giudizio per ottenere, con la stessa decorrenza, l'estensione a proprio favore della polizza INA stipulata dall'Istituto nel 1963 per la costituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del proprio personale, polizza che l'Istituto, dal dicembre 1993, aveva cessato di riconoscere ai dipendenti assunti in data successiva all'i maggio 1975, ritenendo applicabile l'art. 64, comma 2, della I. n. 144/1999 che aveva disposto a decorrere dall'i ottobre 1999 la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per i dipendenti degli enti di cui alla I. n. 70/1975.

Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda, attribuendo alla polizza INA la natura di prestazione retributiva e affermando il diritto dell'attore a beneficiarne fin dall'assunzione in servizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con quattro motivi, cui ha resistito il Sala con controricorso.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda;