La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società Eutelia
Pubblicato il: 1/29/2022
Nel procedimento Eutelia S.p.A. è stata rappresentata dall'avvocato Adalberto Perulli, mentre Lucherini Luca è stato rappresentato dall'avvocato Osvaldo Fratini.
Con decreto 28 settembre 2016, il Tribunale di Arezzo ammetteva Luca Lucherini allo stato passivo di Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per il credito di € 8.117,74, a titolo di straordinario per gli anni 2005/2007 e di € 3.419,84 di T.f.r. maturato nel periodo giugno 2001 – gennaio 2004, previa riqualificazione del rapporto tra le parti in tale intervallo temporale in uno di lavoro subordinato con inquadramento dell’opponente al V livello del CCNL Telecomunicazioni, in aggiunta ai crediti già ammessi (di € 6.185,41 per emolumenti retributivi e € 4.810,74 per indennità dovute alla cessazione del rapporto di lavoro, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c.), oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Con atto notificato il 28 ottobre (8 novembre) 2016, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.