La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri due
Pubblicato il: 1/14/2022
Nel procedimento Vergari Giampiero è stato rappresentato dall'avvocato Fabrizio Cuppone, mentre Tiba s.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Flaminia Caiafa.
Con decreto del 16 gennaio 2019, il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 98 I. fall., da Giampiero Vergari allo stato passivo del Fallimento Tiba s.r.I., cui era stato ammesso, a titolo di crediti di lavoro, in via privilegiata per la somma di C 85.600,00 (C 57.254,59 per indennità risarcitoria, come riconosciuta dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza definitiva 31 luglio 2014 in conseguenza dell'accertata illegittimità del suo licenziamento; C 15.378,64 per T.f.r.; C 12.966,78 per indennità di mancato preavviso) e in via chirografaria per C 3.452,04 per spese di giudizio e di precetto; con esclusione della residua somma complessivamente insinuata di C 189.531,22 o, in subordine, di C 114.354,72 per differenze retributive maturate nel corso del rapporto, secondo i conteggi depositati nel giudizio di lavoro ovvero, nel secondo caso, in base alle buste paga.
Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui il fallimento resisteva con controricorso.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e inammissibili gli altri due.