La Corte dichiara il ricorso proposto da Sicilia Digitale inammissibile
Pubblicato il: 3/17/2022
Nel procedimento D’Amico Maurizio Giuseppe è stato rappresentato dall'avvocato Silvana Patanella.
Maurizio Giuseppe D’Amico ha impugnato per revocazione la sentenza di questa Corte del 21 maggio 2018, n. 12441, che ha rigettato il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1403/2015, la quale a sua volta aveva disatteso, in riforma della decisione del locale Tribunale, la domanda proposta dal D’Amico per ottenere la declaratoria di illegittimità̀ del licenziamento intimato per il mancato superamento del periodo di prova dalla Sicilia e Servizi S.p.A. (oggi Sicilia Digitale S.p.A.).
Il D’Amico aveva dedotto di essere stato trasferito ex art. 2112 cod. civ. dalla Sicilia e Servizi Venture S.c.r.l. (presso la quale aveva prestato servizio fino al 22 gennaio 2014, data in cui gli era stato comunicato il licenziamento collettivo non impugnato) alla Sicilia e Servizi S.p.A., con la quale il ricorrente aveva sottoscritto in data 21 gennaio 2014 un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal successivo 23 gennaio 2014, contratto del quale aveva chiesto dichiararsi la nullità sia perché era già in corso un rapporto tra le parti sia perché era privo di motivazione circa le ragioni dell’apposizione del termine.