Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso di Trimboli Fabio et al. contro Automar Gioia Tauro S.p.a.


Pubblicato il: 3/26/2022

Sabina Pizzuto ha rappresentato Trimboli Fabio et al. nel caso. Automar Gioia Tauro S.p.a. è stata rappresentata da Renato Buonajuto.

Con sentenza n. 569 dell’11.6.2019 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato da Auto Terminal Gioia Tauro s.p.a. (già Ico Blg Automobile Logistics Italia s.p.a.) con lettere ricevute.
nell’arco del periodo 28.11-9.12.2914 agli originari ricorrenti, ed ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ex art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970.

La Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento intimato ex lege n. 223 del 1991 risultava affetto da mera violazione di carattere formale consistente nella mancata indicazione - nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991 diretta ai lavoratori - dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia, considerata l’indicazione dei tre criteri di scelta, dei punteggi astratti previsti in relazione a ciascun criterio, dei dati relativi all’anzianità di servizio di ciascun lavoratore, dei lavoratori da licenziare, e la produzione documentale, in sede giudiziale, del datore di lavoro che comprovava la corretta applicazione dei criteri di scelta.

Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso sei degli originari lavoratori sulla base di quattro motivi; la società intimata ha resistito con tempestivo controricorso. 
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.