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Il Consiglio di Stato rigetta l'appello proposto dal Fallimento Selca S.p.a


Pubblicato il: 3/15/2022

Nel procedimento Fallimento Selca S.p.a è stato rappresentato dagli avvocati Sonia Allocca e Tommaso Mariuzzo, Comune di Berzo Demo e l’Unione dei Comuni della Valsaviore sono stati rappresentati dall’avvocato Domenico Bezzi mentre la Provincia di Brescia è stata rappresentata dagli avvocati Gisella Donati e Magda Poli.

L’area ex Selca faceva parte di un sito industriale dismesso, situato nella zona di fondo valle, in un contesto ambientale caratterizzato da intensa antropizzazione. I primi insediamenti produttivi, degli inizi del 1800, si erano occupati della produzione di materiale bellico. In seguito, tra il 1917 e il 1930, aveva operato un’acciaieria con forno di fusione e a partire dal 1928 era iniziata la produzione di elettrodi di grafite per i forni ad arco, le cui materie prime di base erano costituite principalmente da coke di petrolio e pece di catrame allo stato solido: questa attività aveva avuto il massimo sviluppo industriale verso il 1960 a opera della società Union Carbide Italia S.p.a. (poi divenuta Ucar S.p.a.) ed era terminata nel 1994.

Nell’ex stabilimento Ucar si erano successivamente insediate due società: Graftech S.p.a., che si era specializzata nella produzione di manufatti in grafite per applicazioni industriali e civili, e Selca S.p.a..
La società Selca S.p.a era stata autorizzata dalla Regione nel 1998 (e poi dalla Provincia nel 2003) a svolgere operazioni di stoccaggio e trattamento finalizzate al recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi mediante operazioni di messa in riserva [R13] e riciclo/recupero di metalli e composti metallici [R4] e di altre sostanze inorganiche [R5]; i materiali decadenti dalle operazioni di trattamento della società Selca S.p.a. erano commercializzati come materie prime secondarie in metallurgia e nei cementifici e detta attività era stata svolta dal 1998 al 2010, fino alla dichiarazione di fallimento (la Regione aveva rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale nel 2007 ed aveva rinnovato l’autorizzazione nel 2010).

La Curatela del fallimento ha proposto appello e il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 4 dicembre 2017, n. 5668, ha accolto il ricorso, ritenendo che la Curatela, per la sua natura giudica, non potesse essere considerata soggetto responsabile.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe.