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Il Consiglio di Stato respinge gli appelli riuniti delle società C.B.O., C.B.O. 2, C.B.O. 3, C.B.O. 4


Pubblicato il: 3/1/2022

Gianni & Origoni, con gli avvocati Stefano Cunico e Gaetano Alfarano, ha assistito C.B.O. 4 S.r.l.. Gli avvocati Andrea Maragno e Diego Signor hanno assistito C.B.O. 3 S.r.l.. DLA Piper, con l'avvocato Germana Cassar, ha assistito C.B.O. 2 S.r.l. e C.B.O. 1 S.r.l.. La contro ricorrente G.S.E. - Gestore dei servizi energetici S.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo ed Antonio Pugliese.

Con quattro analoghi ricorsi innanzi al T.a.r. per il Lazio, tutti notificati il 16 ottobre 2019 e depositati il 31 ottobre 2019, le società C.B.O. 1 S.r.l., C.B.O. 2 S.r.l., C.B.O. 3 S.r.l. e C.B.O. 4 S.r.l. (d’ora in avanti le società C.B.O.) hanno esposto: di essere ciascuna società proprietaria, nel Comune di Ostellato, di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (mediante produzione e combustione di biogas), di nuova costruzione e di potenza elettrica nominale media annua pari a 0,999 MW; che i quattro impianti in questione – denominati “Ostellato 1”, “Ostellato 2”, “Ostellato 3” e “Ostellato 4”, tutti situati nel predetto Comune di Ostellato, in via Lidi Ferraresi, n. 50, catastalmente identificati al foglio 50, nella medesima particella catastale n. 267 - furono autorizzati, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con quattro provvedimenti dirigenziali della Provincia di Ferrara, adottati tutti in data 7 giugno 2012, in favore della ditta Co.Pro.B. società cooperativa agricola: rispettivamente i provvedimenti provinciali prot. n. 44976/2012, prot. n. 44991/2012, prot. n. 45008/2012 e prot. n. 45017/2012.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli n.r.g. 1736/2021, n.r.g. 1738/2021, n.r.g. 1748/2021 e n.r.g. 1749/2021, come in epigrafe proposti: riunisce gli appelli n.r.g. 1736/2021, n.r.g. 1738/2021, n.r.g. 1748/2021 e n.r.g. 1749/2021; respinge gli appelli riuniti; condanna le società appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, complessivamente liquidate in euro 16.000,00 (sedicimila/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, in favore del Gestore dei servizi energetici S.p.a.; compensa integralmente le spese di lite nei confronti del Ministero dello sviluppo economico.