La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Picena S.r.l.
Pubblicato il: 4/22/2022
Picena S.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Franco Sabatini e Marco di Rito mentre INPS è stata difesa dagli avvocati Carla D'Aloisio, Antonino Sgroi, Emanuele de Rose, Lelio Maritato, Giuseppe Matano e Ester Ada Sciplino.
La Corte di appello di L'Aquila ha respinto il gravame proposto dalla società Picena S.r.L. iiquidazione avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di annullamento della transazione, intercorsa tra la medesima società, la King 85 S.r.L., la Focoop Soc.coop. a r.I., da una parte, e l'Inps, dall'altra, il 24 giugno 2008, per temerarietà della pretesa, ai sensi dell'articolo 1971 cod civ. fondamento del decisum, la Corte di Appello ha osservato come difettassero i presupposti di applicazione dell'azione di annullamento ex art.1971 cod.civ. In particolare, per la Corte territoriale, non sussisteva il requisito obiettivo e cioè la totale infondatezza della pretesa dell'INPS. A tale riguardo, i giudici osservavano come la stessa prospettazione difensiva rendesse evidente la carenza di detto presupposto, poiché la società imputava all'INPS di non aver considerato che «una parte» dei contributi (e non tutti, dunque) erano stati versati dalla società interposta Focoop Soc.coop. a r.l. La Corte di appello rilevava come fosse ancora controversa, tra le parti, la determinazione del dovuto e tanto implicava la sussistenza di una res dubia, presupposto dell'intercorso accordo.
In ogni caso, la Corte distrettuale escludeva anche l'elemento soggettivo. In proposito, osservava come la giustificazione dell'INPS -che in ordine alla mancata considerazione dei versamenti effettuati dalla società Focoop Soc.coop. a r.l. evidenziava la necessità di scongiurare possibili richieste di restituzione di indebiti da parte di quest'ultima- poteva ritenersi opinabile ma non era tale da integrare la mala fede.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso la società Picena S.r.L. in liquidazione sulla base di un motivo, cui ha resistito l'INPS, con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria, unitamente alla pronuncia di questa Corte nr.11703 del 2020.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 15.000,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.