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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.


Pubblicato il: 4/22/2022

Piscicoltura del Golfo di Gaeta Soc. Agricola a R.L. è stata difesa nel contenzioso all'avvocato Marco De Rossi.

Lo Corte di appello di Roma ha rigettato il reclamo, proposto ai sensi dell'art. 1 comma 58 e ss. della legge n. 92 del 2012, da Piscicoltura del Golfo di Gaeta soc. coop. Agricola a r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Cassino la quale, in accoglimento parziale del ricorso in opposizione proposto dalla stessa società, pur confermata l'illegittimità del licenziamento intimato a Marco Taglialatela, la sua reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità di retribuzione e contributi previdenziali e assistenziali, ha tuttavia accertato che dall'indennità risarcitoria dovessero essere detratte le somme altrimenti percepite dal lavoratore nel periodo di estromissione dall'impresa.

l giudice del reclamo ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non era risultata confermata la contestata insubordinazione.

2.1. Ha poi accertato che di regola una tale condotta, ove pure dimostrata, sarebbe stata punita, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett.d) del Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Latina, con sanzione conservativa.

Ha evidenziato infatti che il licenziamento consegue solo ad una condotta caratterizzata da particolare gravità ed ha escluso che potessero essere utili o necessari (;h approfondimenti istruttori richiesti dalla società datrice tenuto conto delle modalità con le quali si era svolto l'episodio oggetto della contestazione, a bordo di una barca con la presenza del solo lavoratore e del teste già escusso.

Quanto alla constata negligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, consistita nel dare, in un'unica occasione, un errato quantitativo di cibo ai pesci dell'allevamento, ha evidenziato non era stata neppure allegato il carattere doloso della condotta né che era stato arrecato un danno non lieve sicché ove pure rilevante disciplinarmente la condotta era punibile, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett.b) del contratto provinciale con la multa sino all'importo di due ore di retribuzione.

Per a cassazione della sentenza propone ricorso la Piscicoltura del Golfo di Gaeta soc coop. Agricola a r.l. con due motivi ulteriormente illustrati da memoria. Marco Taglialatela, pur ritualmente evocato in giudizio è rimasto intimato. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte rigetta il ricorso.