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Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso presentato da Ecotecnica S.r.l.


Pubblicato il: 1/26/2022

Ecotecnica è stata rappresentata dagli Avv.ti Angelo Clarizia, Ada Matteo, Saverio Sticchi Damiani e Matteo Sanapo; l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è stata rappresentata dagli Avv.ti Antonietta Coretti, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Antonino Sgroi e Carla D'Aloisio mentre Ciclat Trasporti Ambiente è stata rappresentata dagli Avv.ti Lorenzo Marco Agnoli, Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata.

La società Ecotecnica S.r.l. ha partecipato, quale mandataria del raggruppamento temporaneo con Axa S.r.l. e Igeco Costruzioni S.p.a., alla procedura di gara indetta dall’Ambito di raccolta ottimale della Provincia di Lecce per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di Melendugno, Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole. All’esito delle operazioni di gara con determinazione n. 2 del 6 giugno 2018 è risultata aggiudicataria della gara.

Il provvedimento di aggiudicazione è stato impugnato dalla seconda e dalla terza classificata (R.T.I. tra Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (mandataria) e Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l.).

Entrambi detti ricorsi sono stati rigettati con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, sezione seconda, 27 settembre 2018, n. 1363.

Successivamente una delle società del raggruppamento Ecotecnica è stata colpita da interdittiva antimafia, in conseguenza della quale il raggruppamento è risultato composto dalle sole società Ecotecnica e Axa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando suwl, ricorso in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente Ecotecnica S.r.l. al pagamento delle spese giudiziali in favore delle società Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. e COGEIR Costruzioni e Gestioni S.r.l., liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna di esse.

Compensa le spese nei confronti dell’INPS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.