La Corte rigetta il ricorso proposto da Pasquale Acanfora.
Pubblicato il: 4/21/2022
Pasquale Acanfora è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Roberto Colantonio e Mario Aldo Colantonio mentre Poste Italiane S.p.a. è stato difeso dall'avvocato Raffaele De Luca Tamajo.
In data 15 aprile 2016 Poste Italiane spa intimava a Pasquale Acanfora, dipendente della società con mansioni di "operatore di sportello" livello C del CCNL di settore presso l'Ufficio di Boscoreale, licenziamento per giusta causa per avere effettuato una serie di operazioni senza attivare il sistema "gestione code", per avere negoziato un assegno bancario nonostante le firme apposte sul titolo per la girata e per l'incasso fossero differenti dalla firma apposta sulla distinta di versamento e per avere effettuato 12 bonifici di indennità di disoccupazione con accredito in favore di Sansone Luigi che aveva dichiarato di non avere mai ricevuto i suddetti bonifici pervenuti dall'INPS e aveva disconosciuto le firme apposte a suo nome.
Il giudice di Torre Annunziata, adito nella fase sommaria, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore con ordinanza che veniva, poi, confermata in sede di opposizione.
Con la sentenza n. 5588/2019 la Corte di appello di Napoli rigettava il reclamo presentato dall'Acanfora.
A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno ritenuto sussistenti, all'esito delle risultanze processuali, le violazioni contestate, non considerando rilevante, ai fini disciplinari, la richiesta di archiviazione avanzata in sede penale relativamente agli episodi che avevano coinvolto il Sansone e reputando tempestiva la contestazione disciplinare; hanno, inoltre, precisato che la sanzione del licenziamento era proporzionata ai fatti contestati e che non era fondata la istanza subordinata intesa ad ottenere una sanzione conservativa atteso che, ai sensi dell'art. 53 del CCNL, le reiterate condotte poste in violazione delle disposizioni aziendali non erano state poste in essere per una mera imperizia ma scientemente e costantemente.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Pasquale Acanfora affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa, che ha altresì depositato memoria.
Il PG ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.