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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato da Soluzioni Eco Ambientali S.r.l.


Pubblicato il: 1/26/2022

Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. è stata rappresentata dagli Avv.to Alessandro Angelini.

Giunge all’esame di questo Consiglio l’appello proposto dalla società Soluzioni eco ambientali - S.e.a. s.r.l. avverso la sentenza n. 156 del 12 ottobre 2021 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. La controversia concerne, in particolare, l’impugnazione dell’atto di esclusione dalla gara, avente ad oggetto la “…procedura aperta per l’appalto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (domestici e speciali assimilati), anche differenziati e servizi accessori, afferenti l’ambito territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro (Trento) a ridotto impatto ambientale ai sensi del PAN GPP e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM 13.2.2014 e ss.mm.ii.”., di cui è stata destinataria l’A.t.i. composta dalla società Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. - SEA (mandataria) e la società S.a.r.i.m. s.r.l. (mandante). Secondo quanto allegato dalla società SEA, intorno alle ore 10:00 (più precisamente, secondo il gestore del sistema, intorno alle ore 11:08:10) dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte (8 marzo 2021), da effettuarsi mediante deposito telematico degli atti, è accaduto che il suddetto sistema, gestito dalla società SAP-SRM, non avrebbe consentito l’effettuazione del deposito, visualizzando un messaggio di errore. La società Soluzioni Eco Ambientali - SEA s.r.l., per poter comunque prendere parte alla gara, ha pertanto trasmesso, alle ore 11:55, via pec, un messaggio di segnalazione dell’anomalia asseritamente verificatasi e, al contempo, in allegato, il documento di sintesi della documentazione tecnica ed economica. Successivamente all’invio del messaggio di posta elettronica certificata, il sistema informatico ha però informato la società che la sua presentazione per via telematica dell’offerta era stata effettuata con successo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 9380 del 2021, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore della Comunità Alto Garda e Ledro, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).