La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Giuseppe Alfano.
Pubblicato il: 4/21/2022
Giuseppe Alfano è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Pierluigi Vicidomini mentre Poste Italiane è stata rappresentata dall'avvocato Francesca Nappi.
Con sentenza depositata il 21.8.2018 la Corte di Cassazione ha pronunciato sul ricorso proposto da Giuseppe Alfano contro Poste Italiane s.p.a., avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 10.12.2015 avente ad oggettol’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato con lettera del 21.7.2014, rilevando la valida comunicazione del provvedimento di recesso, da ritenersi entrato nella sfera di conoscibilità
del destinatario in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.
Giuseppe Alfano ne chiede la revocazione sull'assunto che i giudici di legittimità - laddove hanno ritenuto l’avvenuta conoscenza, e, comunque,conoscibilità della lettera di licenziamento da parte del lavoratore sarebbero incorsi nell'errore di percezione previsto dall'art. 395, n. 4 cod.proc.civ. perché non avrebbero considerato che era stata data prova testimoniale della mancata affissione, sulla porta dell’Alfano, dell’avviso di deposito dell’atto alla casa comunale.
A questo fine l’Alfano propone ricorso per revocazione affidato a un motivo, illustrato da memoria ex art.378 cod.proc.civ. La società resiste con controricorso.
Il P.G. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.