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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Salvatore Chillemi.


Pubblicato il: 4/21/2022

Salvatore Chillemi è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Alessandro Sentina e Michele Costanzo mentre Trenitalia S.p.A è stata difesa dall'avvocato Giuseppe Consolo.

La Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha – con sentenza n. 622 depositata il 24.6.2019 - respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato da Trenitalia s.p.a., in data 29.7.2016, a Salvatore Chillemi, per aver adottato – in qualità di Quadro 

apicale Q1 responsabile della produzione della Direzione generale di Reggio Calabria – provvedimenti organizzativi e modifiche dell’orario di lavoro di sua iniziativa e all’insaputa del superiore gerarchico nonché per aver percepito emolumenti indebiti.

2. La Corte di appello ha rilevato che il reclamo proposto dal lavoratore aveva ad oggetto solamente alcuni dei numerosi fatti contestati dal datore di lavoro, fatti che erano stati accertati dal Tribunale e concernenti non la falsità delle autorizzazioni rilasciate dal Direttore generale sui cambi di orario richiesti dal Chillemi stesso quanto altri eventi (ossia i servizi fuori sede e lo svolgimento di prestazioni lavorative in giornate di riposo e/o di festività infrasettimanali) dai quali il lavoratore aveva tratto specifici emolumenti e in relazione ai quali la falsità non poteva che essere stata effettuata nel suo interesse (ancorché non materialmente eseguita da lui, alla luce delle risultanze della perizia grafologica svolta in primo grado); ha aggiunto che l’atto di reclamo non considerava, inoltre, altre condotte addebitate nella contestazione disciplinare, quali la percezione di indennità di trasferta previa esibizione di giustificativi incompatibili con gli orari di lavoro, la località di emissione; sia i primi che i secondi eventi erano stati comprovati ed erano gravi per la connotazione truffaldina e, comunque, dolosa, e rappresentavano un chiaro indice del concorso morale prestato nelle ulteriori falsità contestate con riguardo ai cambi di orario; la Corte territoriale concludeva, pertanto, per la legittimità del licenziamento intimato a fronte della abnorme gravità delle condotte tenute dal Chillemi.

Per la cassazione di tale sentenza il Chillemi ha proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memoria. La società ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità, e in subordine, il rigetto del ricorso.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.