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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto da Carmelina Ciriello.


Pubblicato il: 4/20/2022

Carmelina Ciriello è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Rosa Maffei mentre INPS è stata difesa dagli avvocati Emanuela Capannolo, Mauro Ricci e Clementina Pulli.

Con sentenza depositata il 16.3.2016, il Tribunale di Arezzo,
decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha rigettato la domanda di Carmelina Ciriello volta al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno mensile di assistenza e, pur dando atto che la ricorrente doveva essere tenuta esente dalla rifusione delle spese di lite, avendo tempestivamente depositato la prescritta dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c., l'ha condannata ex art. 96, comma 3 0, c.p.c., a rifondere all'INPS la somma di C 1.800,00.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che, in ragione dello scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per guadagnare la prestazione invocata, la domanda giudiziale dovesse reputarsi meramente speculativa e dannosa per il buon funzionamento del sistema processuale. Avverso tali statuizioni, Carmelina Ciriello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa all'udienza pubblica a seguito d'infruttuosa trattazione camerale con ordinanza interlocutoria n. 8218/2018 della Sesta sezione civile di questa Corte, in relazione alla complessità della questione devoluta con il motivo. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'odierna ricorrente al pagamento della somma di C 1.800,00.  Condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in C 2.000,00, di cui C 1.800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.

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