La Corte accoglie il primo motivo di ricorso proposto da Claudio Bonetti e assorbe gli altri.
Pubblicato il: 4/20/2022
Claudio Bonetti è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Giuseppe Ambrosio e Giuseppe Tarabini mentre INPS è stata difesa dagli avvocati Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio, Ester Ada Sciplino, Emanuele de Rose, Lelio Maritato e Giuseppe Matano.
Con sentenza depositata il 17.3.2016, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto da Claudio Bonetti avverso la pronuncia del Tribunale di Sondrio che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso da lui proposta in via principale nei confronti di un documento a sua firma prodotto dall'INPS in altro giudizio tra loro pendente e di cui egli aveva sostenuto l'avvenuto riempimento absque pactis.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che le valutazioni in fatto e in diritto svolte dal primo giudice fossero condivisibili e che le argomentazioni spese nel gravame fossero tali da far presumere che l'appello si sarebbe concluso in senso sfavorevole all'appellante.
Avverso tali statuizioni e subordinatamente nei confronti della sentenza di primo grado Claudio Bonetti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.