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Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato dall'AGCM


Pubblicato il: 1/26/2022

Toyota Motor Corporation è stata rappresentata dagli Avv.ti Silvia D'Alberti, Luca Palatucci e Stefano Calabretta; Toyota Financial Services è stata rappresentata dagli Avv.ti Cristoforo Osti e Alfredo Vitale; Daimler Ag, Mercedes-Benz Financial Services Italia è stata rappresentata dagli Avv.ti Andrea Cicala e Francesco Goisis; Altroconsumo è stata rappresentata dall'Avv.to Giorgio Afferni.

L’odierna appellante avviò, con atto adottato il 28.4.2017, un’istruttoria per accertare la possibile esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza relativamente all’offerta di servizi finanziari destinati alla vendita di automobili prodotte da diverse case automobilistiche. L’istruttoria, avviata inizialmente nei confronti delle c.d. banche captive, ossia delle società finanziarie dei gruppi automobilistici, nonché delle banche non captive e di due associazioni di categorie, è stata in seguito, a settembre del 2017, estesa nei confronti anche delle case automobilistiche loro controllanti. In primo luogo ha ritenuto fondata la censura procedurale incentrata sulla durata della fase preistruttoria. Ciò sul rilievo che la domanda di clemenza presentata da Damler il 3.4.2014 contenesse già gli elementi essenziali della paventata intesa e come tale mettesse l’AGCM nelle condizioni di procedere, come anche a maggior ragione le integrazioni a tale domanda presentate sempre da Damler il 3.8.2016 e il 21.10.2016. Nell’accogliere la censura il Giudice di primo grado ha disatteso le difese dell’AGCM (per come articolate nella memoria del 7.2.2020) secondo cui quella presentata dalla Damler nel 2014 sarebbe stata una domanda di clemenza in forma semplificata, con effetto per così “prenotativo” nell’ipotesi in cui la Commissione europea non avesse proceduto, essa, ad esercitare le proprie competenze. Il Tar ha ritenuto che non fossero provati né la natura semplificata della domanda di clemenza, né il coordinamento realizzatosi, nel periodo tra il 2014 e il 2016, tra la Commissione e l’AGCM, né il fatto che (e il momento esatto in cui) la Commissione avesse in seguito “sbloccato” la vicenda, consentendo all’AGCM di avviare essa l’istruttoria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge in parte l’appello principale e in altra parte lo dichiara improcedibile; per l’effetto dichiara improcedibili l’appello incidentale e i motivi riproposti dalle parti appellate TFS e TMC e conferma l’annullamento del provvedimento n. prot. 10931 (n. provv. 27497) dell’Autorità disposto dal Tar, nei termini di cui in motivazione.