La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da Salvatore Russo.
Pubblicato il: 4/20/2022
Salvatore Russo è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Pietro Spalla, Amat Palermo S.p.A ha ricevuto assistenza dall'avvocato Lorenzo Maria Dentici e INPS è stata difesa dagli avvocati Carla D'Aloisio, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Giuseppe Matano e Ester Ada Sciplino.
Con sentenza nr. 3233 del 2001, passata in cosa giudicata, la Corte di appello di Palermo dichiarava il diritto di Salvatore Russo al trattamento retributivo relativo al «livello sesto, operaio qualificato» con decorrenza dal giugno 1990 e, per l'effetto, condannava la società Amat Palermo s.p.a. (di seguito anche Amat) al pagamento delle relative differenze.
Con ricorso depositato in data 8.9.2006 dinanzi al Tribunale di Palermo, Salvatore Russo agiva per la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva correlata alla maggiorazione retributiva. Chiedeva, altresì, dichiararsi l'obbligo dell'Inps alla riliquidazione del trattamento pensionistico, erogato a far tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro (1.12.1997). In linea subordinata, agiva per la condanna della parte datoriale al risarcimento dei danni, ex art. 2116 cod.civ., o al versamento della riserva matematica necessaria all'erogazione di una rendita vitalizia, ex art 13 della legge nr 1338 del 1962.
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda, ha condannato la società Amat al versamento dei contributi previdenziali collegati alla maggiore retribuzione riconosciuta e l'Inps alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorre dalla data di cessazione del servizio.
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza qui impugnata, ha riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda di Salvatore Russo, condannandolo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Per quanto qui solo rileva, la Corte di appello ha giudicato prescritto il credito contributivo in quanto la denuncia del lavoratore, di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335 del 1990, non era intervenuta nel quinquennio dalla scadenza per il versamento dei contributi medesimi (le differenze retributive erano riferite al periodo del rapporto di lavoro compreso tra il 1990 e il 12 giugno 1995; la richiesta di pagamento dei contributi era stata effettuata 1'11 giugno 2001).
Per la Corte territoriale, infatti, il giudizio promosso dal lavoratore per il riconoscimento delle differenze retributive non precludeva l'esercizio dell'azione volta ad ottenere il diritto alla regolarizzazione contributiva, sicché non veniva in rilievo la disposizione di cui all'art. 2935 cod.civ. Quest'ultima, invero, si riferisce all'impossibilità legale di far valere il diritto e non già ad ostacoli di mero fatto, quale la scelta difensiva, in concreto, operata.
La Corte di appello, inoltre, regolava le spese processuali in base al principio di soccombenza. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Russo con tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, la società Amat, successivamente illustrato con memoria.L'Inps ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, per compensi professionali, in Euro 4.000,00, in favore di A.M.A.T. Palermo S.p.A., e in Euro 1.000,00, in favore dell'INPS, oltre, per ciascuna parte, Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.