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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di


Pubblicato il: 4/16/2022

Bucella Antonio, Berarducci Giuseppe Vincenzo e gli altri appellanti sono stati rappresentati nel contenzioso dall'avvocato Claudio Verini.

La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 16 gennaio 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona, confermava la condanna della REGIONE ABRUZZO al pagamento in favore di ANTONIO BUCCELLA, ENZO DI BENEDETTO, SANTE PARDO, GIUSEPPE VINCENZO BERARDUCCI, PAOLO DI GIAMBATTISTA, ANTONIO CARMINE DEL PIZZO, ANTONIO DE VICO, MARCO GIUSEPPE DONATELLI, GIOVANNI SCORRETTI, medici di medicina generale convenzionati con la ASL di Pescara, delle somme corrispondenti ai compensi non percepiti nel periodo gennaio 2000- aprile 2005 per indennità di zone disagiate e disagiatissime; riduceva l'importo liquidato dal Tribunale.

La Corte d'Appello ripercorreva il contenuto dell'Accordo Collettivo Nazionale approvato con il DPR 484 del 1996— in particolare artt. 73, comma 1, 74 e 45, comma 3, lettera h) — nonché dell'Accordo Integrativo Regionale della Regione Abruzzo approvato con deliberazione del 25 novembre 1998, n. 3081 in attuazione del citato articolo 73 (in prosieguo: AIR).

Osservava che i lavoratori avevano dedotto la illegittimità della condotta della ASL, per non aver provveduto ad individuare le zone disagiate o disagiatissime (cui era collegata la liquidazione della specifica indennità) entro i tre mesi dalla pubblicazione dell'AIR— secondo quanto nell'accordo stesso stabilito— e, soprattutto, della Regione, per non avere sopperito a tale inerzia senza ritardo, come parimenti previsto nell'accordo ( avendo individuato le zone disagiate soltanto con la deliberazione n. 117 del 21 febbraio 2005).

Nel merito, riteneva non assumere rilievo la natura dell'atto richiesto, se di carattere meramente ricognitivo o, piuttosto, discrezionale; quel che rilevava era che l'atto fosse stato adottato ben sette anni dopo la pubblicazione dell'AIR, impedendo ai medici di conseguire nel periodo anteriore il compenso aggiuntivo loro riconosciuto dalla contrattazione nazionale e dall'accordo regionale.

Osservava che la Regione, intervenendo con sette anni di ritardo, era venuta meno ad una precisa obbligazione contrattuale, senza che la mancata fissazione nell'AIR di un termine per il suo adempimento potesse autorizzarla a non provvedere o a provvedere con ritardo.

Correttamente, dunque, il Tribunale aveva affermato che non si

verteva in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ed aveva applicato il termine di prescrizione decennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione della delibera n. 117 del 2005, momento dal quale avrebbe potuto essere esercitato il diritto, atteso che solo la individuazione delle zone disagiate aveva consentito agli appellati di identificarsi come legittimati all'azione risarcitoria.

La Corte territoriale riduceva il quantum della condanna resa dal Tribunale, osservando che gli appellati nei conteggi depositati non avevano tenuto conto dei soli assistiti nella zone disagiate sicchè si era provveduto attraverso ctu.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Regione ABRUZZO, articolato in quattro motivi di censura; i medici hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Il PG ha depositato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento del ricorso.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia— anche per le spese— alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.

 

 

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