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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di De Giorgi Angelo.


Pubblicato il: 4/20/2022

De Giorgi Angelo è stato rappresentato dagli avvocati Assunta Rita Serafini e Francesco Marchello mentre INPS è stata difesa dagli avvocati Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Mauro Ricci.

Con sentenza depositata il 1°.4.2016, la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Angelo De Giorgi, ha dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1°.9.2011 e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'INPS, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la sua domanda volta a conseguire la pensione d'inabilità civile.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che già dagli accertamenti peritali eseguiti in prime cure potesse ricavarsi un quadro patologico utile a guadagnare all'appellante principale la retrodatazione del diritto all'indennità di accompagnamento, riconosciuto dal primo giudice solo a far data dal 1° settembre 2012, e ha invece rigettato la domanda volta al riconoscimento della pensione d'inabilità (parimenti accordata, e con eguale decorrenza, dal primo giudice) sul rilievo che, a tale data, l'appellante principale aveva già compiuto il 65° anno di età. Avverso tali statuizioni, Angelo De Giorgi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa all'udienza pubblica a seguito d'infruttuosa trattazione camerale con ordinanza interlocutoria n. 21904/2017 della Sesta sezione civile di questa Corte, in relazione della complessità delle questioni devolute con il primo motivo. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo, previa declaratoria d'inammissibilità e comunque infondatezza del primo. In vista dell'udienza, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.