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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto dal Comune di Faeto


Pubblicato il: 1/25/2022

Il Comune di Faeno è stato appresentato dall'Avv.to Rosaria Gadaleta; Erg Eolica Faeto è stata rappresentata dagli Avv.ti Stefano Vinti e Angelo Buongiorno; Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.) è stata rappresentata dagli Avv.ti Massimo Ragazzo, Franco Gaetano Scoca e Pierluigi Pellegrino.

Il Comune di Faeto agisce per l’accertamento del diritto a percepire il canone previsto dall’art. 4 della “convenzione per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolica) ubicati nel territorio del Comune di Faeto (FG) denominato "Parco Eolico" in località Niola-Frassinella”, stipulata tra il medesimo Comune e la S.r.l. Erg Eolica Faeto in data 21 gennaio 2004, e per la conseguente condanna della suddetta società a corrispondere in suo favore il relativo pagamento. Più precisamente, è accaduto che in data 21 novembre 2003, la S.r.l. World Wind Energy Holding, presentava al Comune di Faeto una domanda volta a realizzare un impianto eolico per la produzione di energia elettrica mediante l’installazione massima di 35 aereogeneratori. A questo proposito la S.r.l. W.W.E.H. si impegnava a versare al Comune di Faeto un importo annuo minimo, indipendentemente dalla quantità di energia prodotta, pari ad €. 322.000,00, da corrispondere in due rate di pari importo, entro e non oltre i mesi di febbraio e settembre di ciascun anno solare a decorrere dall’entrata in funzione dell’impianto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 911 del 2020,dichiara inammissibile l’intervento dell’ANEV; respinge l’appello incidentale della S.r.l. Erg Eolica Faeto; accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado; di conseguenza, previa declaratoria della spettanza del diritto del Comune ad esigere le somme richieste, condanna