La Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti il terzo e quarto
Pubblicato il: 3/15/2022
Nel procedimento Viola Tommasina è stata rappresentata dell'avv. Francesco Falzone, mentre il Comune di Gaeta è stato rappresentato dall'avv. Giancarlo Capozzi, unitamente all'avv. Daniela Piccolo.
Con sentenza n. 4241/39/15, depositata il 17 luglio 2015, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina accoglieva l'appello proposto dal Comune di Gaeta, in riforma della sentenza n. 426/3/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di quattro avvisi di accertamento ICI, per gli anni dal 2005 al 2008, relativi a terreni agricoli ricadenti in sottozona C2 e C3 del Piano regolatore generale del Comune di Gaeta e nella zona IM "area parzialmente agricola contigua al litorale e ad insediamenti consolidati" del Piano Territoriale Paesistico e del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio.
La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo carente la concreta edificabilità dell'area; la CTR aveva accolto l'appello del Comune, e riformato tale decisione, rilevando che secondo il PRG i terreni ricadevano in zona edificabile e che il valore venale dell'immobile fosse stato correttamente calcolato tenuto dei limiti di edificabilità.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 13 febbraio 2016, affidato a quattro motivi e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.; il Comune resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.