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La Corte accoglie solo il secondo ed il terzo motivo del ricorso.


Pubblicato il: 3/16/2022

Nel procedimento Enel Produzione S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro, mentre il Comune di Talamona è stato rappresentato dagli Avv.ti Dario Marchesi e Giovanni Corbyons.

Il Comune di Talamona emetteva un avviso di accertamento nei confronti di Enel Produzione s.p.a., in riferimento all'imposta Ici per l'annualità 2009, per la centrale Tartano o anche di Talamona, ritenendo che la società avesse omesso di indicare e valorizzare, ai fini della individuazione della rendita, i componenti dell'opificio siti sul territorio comunale, consistenti in opere idrauliche ed altri manufatti, al servizio del fabbricato principale edificato al fine di produrre energia elettrica. Assumeva il Comune che in seguito a variazione catastale del 2000, la componente immobiliare accatastata era stata trasposta dalla Categoria D/1 alla categoria F/4 (unità in corso di definizione) la cui caratteristica è l'assenza di rendita; conservando l'immobile de quo detta classificazione ancora nell'anno 2010.

Adduceva ancora che la società aveva corrisposto l'ICI per detta annualità sulla base di una rendita valevole fino al luglio 2000 e riferita peraltro ad una sola parte del complesso idroelettrico posseduto nel Comune di Talamona.

La società contribuente contestava l'operato del Comune, proponendo ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio che, con sentenza, lo accoglieva parzialmente.