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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato da Banco Napoli S.p.A.


Pubblicato il: 1/11/2022

Banco Napoli S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Mario Ettore Verino; Geos s.r.l è stata rappresentata dall'Avv.to Vincenzo Eustachio Americo Colucci,

La società odierna appellata, in data 9 ottobre 1998, ha presentato domanda di agevolazioni in base all’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge n. 662/1996, al fine di realizzare una nuova unità produttiva nel Comune di Stigliano destinata al riciclaggio dei rifiuti per produrre materie prime secondarie per l’industria. A seguito della relazione istruttoria dell’istituto bancario odierno appellante (convenzionato per tale attività) e dell’approvazione del patto territoriale della Provincia di Matera, è stato concesso il contributo di euro 269.990,38 in conto capitale.Nel corso della realizzazione del programma, l’interessata ha percepito una prima anticipazione di euro 89.966,79 il 29 settembre 2003 e una seconda rata di pari importo il 25 febbraio 2004.Il programma si è concluso, come preventivato, il 12 novembre 2003 e nei sei mesi successivi la società ha inoltrato la rendicontazione finale delle spese sostenute, chiedendo l’erogazione della terza rata a saldo del contributo già ammesso. In particolare, essa ha trasmesso all’istituto di credito, mediante nota del 3 maggio 2004, la documentazione richiesta dal regolamento tra cui la documentazione finale di spesa, comprensiva della copia conforme delle fatture quietanzate dai fornitori, della dichiarazione di ultimazione dell’investimento alla data del 12 novembre 2003 e della dichiarazione di cui all’allegato 8 al citato regolamento. Sono state trasmesse altresì le dichiarazioni liberatorie dei fornitori relative ai titoli di spesa rendicontati con allegata copia dei documenti di identità dei medesimi singoli dichiaranti.Tuttavia l’istituto di credito ha richiesto ulteriore documentazione nuove richieste e ha poi predisposto una relazione finale di spersa, recepita dalla Provincia di Matera, con cui è stato rideterminato il finanziamento in origine concesso (di 269.990, 38 euro) nel diverso minore importo di euro 122.912,40 euro e di conseguenza ha disposto il recupero della somma di euro 57.021,18, oltre agli interessi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n 8534 del 2013, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso proposto; condanna la società appellata al pagamento, in favore dell’istituto di credito appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 6.000 (seimila), oltre al 15% a titolo di rimborso di spese generali e agli accessori di legge; compensa le spese di lite dell’intero giudizio tra la società appellata e il Ministero dello sviluppo economico; nulla per le spese di lite di tutto il giudizio in relazione alla Provincia di Matera.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.