Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Bifolco & Co S.r.l.
Pubblicato il: 12/28/2021
Bifolco & Co S.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Vincenzo Scarano, Fabio Cintioli e David Astorre nel contenzioso.
Con il bando di gara del 14 ottobre 2016, So.re.Sa. s.p.a (”Soresa”, centrale di acquisto regionale in materia sanitaria della Regione Campania) ha indetto una gara centralizzata per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari di tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania.
Tale gara è stata articolata in 6 lotti, ognuno ottenuto raggruppando un numero variabile da due a quattro aziende sanitarie. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti per l’offerta tecnica e di 50 punti per quella economica. Il bando di gara ha previsto la possibilità di partecipare ai diversi lotti sia in forma singola, sia mediante ATI che non dovevano necessariamente avere la medesima composizione in tutti i lotti. È stato inoltre stabilito che ogni concorrente, singolo o raggruppato, che avesse presentato offerta e fosse risultato primo in graduatoria per più lotti, non avrebbe potuto comunque aggiudicarsi più di due lotti per ogni forma di partecipazione (singola o raggruppata) scelta.
In seguito alle denunce inoltrate da Soresa, nel settembre 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha dato avvio al procedimento nei confronti delle società Langella Mario S.r.l. (“Langella”), Ecologica Sud S.r.l. (“Ecologica”), Ecosumma S.r.l. (“Ecosumma”), Bifolco & Co. S.r.l. (“Bifolco”) ed Eco Transfer S.r.l. (“Eco Transfer”), volto ad accertare l’esistenza di possibili violazioni dell’articolo 101 del TFUE, in occasione della partecipazione alla gara bandita nell’autunno del 2016 da Soresa; successivamente, l’istruttoria è stata estesa anche nei confronti della Green Light Servizi Ambientali s.r.l. (“Green Light”).
Il procedimento si è concluso con la delibera adottata il 30 gennaio 2019, con la quale l’Autorità ha accertato che i comportamenti posti in essere dalle suddette società, con l’ausilio della società di consulenza Green Light, consistenti in una ripartizione dei lotti nei quali si articolava la gara, costituivano un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, e, previa diffida ad astenersi in futuro da comportamenti analoghi, ha irrogato le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative: Ecologica: euro 355.442,30; Ecosumma: euro 197.231,70; Langella euro 535.828,10; Bifolco: euro 258.582,50; Green Light: euro 8.051,70.
In estrema sintesi, l’Autorità ha ravvisato un parallelismo di comportamenti tra le parti nella mancata sovrapposizione nei lotti di gara. Tale parallelismo non avrebbe “costituito il frutto di un’autonoma scelta individuale delle società, ma l’esito di una definizione concertata tra le stesse” e ciò sarebbe dimostrato da “un contatto qualificato tra le Parti, consistente in una bozza di contratto, inviata da Green Light a Ecologica Sud, in data 21 ottobre 2016, e da quest’ultima veicolata alle società Ecosumma, Bifolco e Langella…, nella consapevolezza reciproca della indisponibilità di Green Light ad assistere soggetti tra loro in concorrenza sul medesimo lotto”.
La società appellante ha impugnato il provvedimento avanti il T.A.R. per il Lazio, deducendo: a) l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per esser stato adottato da un Collegio dell’Autorità formato da solo due membri, in assenza del presidente e con l’attribuzione del valore ‘doppio’ al voto del componente più anziano; b) l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per aver erroneamente considerato sussistenti i requisiti necessari per la configurabilità di una pratica concordata; c) l’erronea configurazione della fattispecie quale intesa restrittiva per oggetto ed il conseguente difetto di istruttoria per la mancata dimostrazione degli effetti della presunta intesa sul mercato; d) in via subordinata, la mancata applicazione dell’art. 101, par. 3, TFUE alla presente fattispecie; e) in via di ulteriore subordine, l’illegittima quantificazione della sanzione pecuniaria.
Il T.A.R. con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto integralmente il ricorso. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società per i motivi di seguito esaminati.
Si è costituita in giudizio l’Autorità. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità, che si liquidano in €5.000, oltre accessori come per legge.